Il Decreto 16 marzo 2023 del Ministero della Salute è diventato attuativo.
Esso definisce i criteri e le modalità di installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, come richiesto dalla Legge 4 agosto 2021, n. 116 che detta le Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.
“Il presente decreto definisce i criteri e le modalita’ per l’installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, nel rispetto delle modalita’ indicate dalle linee-guida di cui all’accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011”
Quali luoghi devono essere dotati di DAE?
- strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali autorizzate, poliambulatori, ambulatori dei medici di medicina generale
- auditorium, cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, sale gioco e strutture ricreative, stadi, centri sportivi
- grandi e piccoli scali per mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, strutture industriali
- centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e stazioni sciistiche, chiese e luoghi di culto
- strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea e assistenza
- scuole, universita’, uffici; postazioni temporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi
- farmacie
- stazioni di servizio ed autogrill.
Gli enti territoriali possono incentivare l’installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico.