Attuativo il decreto 16 marzo 2023 (Legge Mulè)

Il Decreto 16 marzo 2023 del Ministero della Salute è diventato attuativo.

Esso definisce i criteri e le modalità di installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, come richiesto dalla Legge 4 agosto 2021, n. 116 che detta le Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.

“Il presente decreto definisce i criteri e le modalita’ per l’installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, nel rispetto delle modalita’ indicate dalle linee-guida di cui all’accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011”

Quali luoghi devono essere dotati di DAE?

  • strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali autorizzate, poliambulatori, ambulatori dei medici di medicina generale
  • auditorium, cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, sale gioco e strutture ricreative, stadi, centri sportivi
  • grandi e piccoli scali per mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, strutture industriali
  • centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e stazioni sciistiche, chiese e luoghi di culto
  • strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea e assistenza
  • scuole, universita’, uffici; postazioni temporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi
  • farmacie
  • stazioni di servizio ed autogrill.

Gli enti territoriali possono incentivare l’installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico.

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Ago 1, 2023 | Pubblicato da inApprofondimenti | 0 comments

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